IMU informazioni

A chi è rivolta - Descrizione - Come fare - Tempi e scadenze

Ultima modifica 5 novembre 2024

Argomenti :
Imposte

A chi è rivolta

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili così come individuati dall'art. 1 comma 743 della legge n. 160/2019.

 

Descrizione

L’IMU (imposta municipale propria) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. A decorrere dal 2020 l’IMU è rimasto l’unico tributo comunale da versare in autoliquidazione dato che accorpa anche la TASI.

Le aliquote imu 2024 sono rimaste invariate rispetto al 2023, come da Deliberazione C.C. n. 184/2023.

 

 

Come fare

Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 o tramite bonifico bancario se il contribuente risiede all’estero. Il codice catastale del Comune di Aosta da utilizzare per la compilazione del mod. F24 è: A326.

L’IMU, tranne che per il gruppo D, deve essere versata interamente a favore del Comune:

  • altri fabbricati (codice tributo 3918)
  • aree fabbricabili (codice tributo 3916)
  • per gli immobili di categoria catastale D, l’IMU è versata allo Stato nella misura del 7,6 per mille (codice tributo 3925) e per il restante 1 per mille a favore del Comune (codice tributo 3918).

 

Modalità di calcolo

Per i fabbricati si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per l’aliquota comunale che corrisponde di fatto alla somma delle aliquote IMU e TASI in vigore dal 2016. Per una più precisa individuazione delle aliquote, si invita alla consultazione delle deliberazioni di determinazione delle aliquote nella documentazione sotto riportata.

Al seguente link (calcolatore IMU) è pubblicato il calcolatore ai fini della determinazione dell’IMU dovuta e dell’eventuale pagamento online, anche ai fini del ravvedimento dell’imposta dovuta per gli anni precedenti.

 

Obblighi dichiarativi

Rimangono valide le dichiarazioni presentate ai fini dei tributi in autoliquidazione (IMU-TASI-ICI).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto del 29 luglio 2022 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU e le istruzioni recanti le modalità e le casistiche di presentazione (la documentazione è sotto riportata).

La dichiarazione ai fini dell’applicazione della riduzione del 25% in presenza di contratti a canone concordato è SOSTITUITA dalla presentazione di copia dell’attestazione di conformità del contenuto economico e normativo del contratto di locazione alle disposizioni di cui all’Accordo territoriale per il Comune di Aosta siglato il 17 gennaio 2020 da parte di almeno un’organizzazione firmataria.

 

Rimborso

Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

 

Come presentare la documentazione

  1. tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it;
  2. tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@comune.aosta.it, allegando la scansione del proprio documento di identità:
  3. mediante raccomandata R/R indirizzata a: Comune di Aosta – Ufficio Tributi- piazza Chanoux n. 1 - 11100 Aosta allegando la fotocopia di un documento d’identità del dichiarante;
  4. con consegna presso lo sportello AmicoinComune (Piazza Chanoux n. 4), previo appuntamento al numero 0165/1875002, anche tramite un soggetto delegato munito di delega e di documenti d’identità proprio e del delegante.

 

Tempi e scadenze

L’imposta, per l’anno in corso, è versata dai soggetti passivi in autoliquidazione in un’unica soluzione entro il 16 giugno oppure in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.

 

 

 


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