Materie del servizio
A chi è rivolto
Imprenditori
Descrizione
Per "strutture connesse al commercio di animali da compagnia" si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
Per “allevamento di cani e gatti” si intende, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R.E.R. n.5/2005 e s.m.i., la detenzione di cani e gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l’anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per “attività di allevamento” si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 3 della L.R.E.R. n.5/2005, è obbligatoria presso la struttura una persona responsabile dell’assistenza sugli animali in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale.
Come fare
Per avviare una nuova attività o per trasferire la sede è necessario presentare una SCIA compilando l’apposito modulo FINES da inoltrare al comune esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.aosta.it
In caso di subingresso, modifica della ragione sociale, variazione del responsabile benessere animale o di cessazione definitiva dell'attività è necessario presentare una COMUNICAZIONE al Comune di riferimento.
Cosa serve
Cosa si ottiene
l'autorizzazione all'attività
Tempi e scadenze
60 giorni di istruzione della pratica
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2024, 15:05