Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle Imprese.
Descrizione
Si tratta di attività sottoposte all'applicazione:
- del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni - TULPS), con particolare riferimento agli articoli 86 e 110;
- al regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 6/5/1940 n. 635).
La tabella dei giochi proibiti è un elenco dei giochi d'azzardo che secondo la legge italiana, ai sensi dell'art.110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza) non possono essere giocati nei luoghi pubblici. Tale elenco viene compilato ed aggiornato dalle questure italiane, in funzione degli usi e costumi locali e secondo le differenti denominazioni con le quali vengono denominati i singoli giochi d'azzardo nelle varie regioni e province.
Deve essere esposta in luogo ben visibile nei locali in cui si gioca: in tutte le sale da gioco, nelle sale da bigliardo e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco meccanici, elettromeccanici ed elettronici (es. calciobalilla, flipper, new slot, apparecchi da gioco senza vincita in denari previsti dall'art. 110 comma 7 del TULPS).
Tutte le imprese e i circoli che consentono attività di gioco lecito (dal gioco delle carte all'installazione di apparecchi per il gioco come calciobalilla, biliardi, new slot, ecc.) che devono esporre la tabella dei giochi proibiti nei locali in cui si gioca.
Come fare
Per presentare la domanda di Installazione di biliardi, apparecchi newslot e apparecchi o giochi meccanici senza vincita in denaro bisogna compilare e presentare l’apposito modulo FINES da inoltrare al comune esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.aosta.it
Cosa serve
Iscrizione al registro delle imprese
Modulo FINES compilato Mod. 18.c. – 38.c. https://www.celva.it/it/fines-commercio-e-attivita-produttive/giochi-leciti/
ATTENZIONE: introdotte le distanze dai "luoghi sensibili"
Art. 4 Regolamento comunale: “Per l’apertura di nuove sale giochi e di nuovi spazi per il gioco e per il trasferimento e/o l’ampliamento di quelli esistenti si dovranno rispettare le seguenti regole, in riferimento a quanto previsto nell’articolo 4, dalla L.R. 15 giugno 2015, n. 14:
distanza minima di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture culturali, ricreative o sportive, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito e sportelli bancomat, da esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, nonché da luoghi di culto e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale potrà ulteriormente individuare”.
Cosa si ottiene
Rilascio di licenza
Tempi e scadenze
60 giorni per effettuare l'istruttoria.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2024, 15:02