Alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato
Dernière modification 11 octobre 2024
Normativa di riferimento: L.R. 3/2013 artt. 54 e segg. (ex L.R. 5/2003)
La legge regionale prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore di soggetti (persone fisiche o giuridiche) che costruiscono o recuperano alloggi da affittare ad un canone convenzionato per un periodo minimo di 10 anni (recupero) o 15 anni (nuova costruzione).
Per accedere a questi contributi gli interessati dovranno sottoscrivere una convenzione con il Comune territorialmente competente per impegnarsi ad affittare gli alloggi a canone convenzionato.
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la convenzione, la concessione edilizia, il progetto approvato.
Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti rivolgersi all’ufficio casa negli orari di ricevimento e/o agli uffici regionali competenti (ufficio mutui prima casa e edilizia convenzionata).