Alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato

Ultima modifica 11 ottobre 2024

Argomenti :
Residenza

Normativa di riferimento: L.R. 3/2013 artt. 54 e segg. (ex L.R. 5/2003)

 

La legge regionale prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore di soggetti (persone fisiche o giuridiche) che costruiscono o recuperano alloggi da affittare ad un canone convenzionato per un periodo minimo di 10 anni (recupero) o 15 anni (nuova costruzione).

Per accedere a questi contributi gli interessati dovranno sottoscrivere una convenzione con il Comune territorialmente competente per impegnarsi ad affittare gli alloggi a canone convenzionato.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la convenzione, la concessione edilizia, il progetto approvato.

Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti rivolgersi all’ufficio casa negli orari di ricevimento e/o agli uffici regionali competenti (ufficio mutui prima casa e edilizia convenzionata).


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